La sentenza riconferma che le materie prime secondarie sono invece quei residui, sia in assenza di trattamento preventivo, sia previo trattamento preventivo, ma senza che occorra comunque un'operazione di recupero tassativamente indicata dalla legge. Quando il residuo va quindi trattato preventivamente attraverso operazioni di recupero o smaltimento non è materia prima secondaria bensì rifiuto e dunque dovrà essere trattato e gestito in quanto tale. La sentenza va a sostenere il principio ispiratore del legislatore ambientale: promuovere il più possibile il riutilizzo del rifiuto stesso per ridurre il prelievo di materie prime in coerenza al principio di prevenzione della produzione di rifiuti e del recupero dei residui.